Fonti:


direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale


Essa è stata modificata quattro volte:

  • direttiva 2006/21/CE (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15),
  • direttiva 2009/31/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114),
  • direttiva 2013/30/UE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66)
  • regolamento (UE) 2019/1010 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115)


Istituzioni UE e poteri


La Commissione UE è titolata a elaborare  linee guida per fornire  un’interpretazione comune del termine <<danno ambientale>>


Ciò in considerazione della mancanza di uniformità nell’applicazione
di concetti fondamentali, legati alla nozione di danno ambientale.



Le linee guida sono al servizio di una migliore professionalità ad oggi ancora molto carente nelle aule giudiziarie, nelle pubbliche amministrazioni, nelle aree private.


Esse, alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia UE,   sottolineano la portata delle considerazioni giuridiche, tecniche e scientifiche che potrebbero entrare in gioco quando gli operatori, le autorità valutano l’entità degli effetti negativi o adempiono al loro dovere di prevenire gli effetti negativi, gestire immediatamente i fattori di danno e adottare le misure di riparazione.





L'AZIONE PER DANNO AMBIENTALE

è uno strumento generale e trasversale, che non si applica a un solo settore ambientale, ma a diversi:

  • alla conservazione degli uccelli selvatici (ora direttiva 2009/147/CE ex 92/43/CEE)
  •  alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
  • alle acque e ambiente marino




I potenziali responsabili sono denominati «operatori» quali responsabili solamente nel quadro delle «attività professionali»

Il concetto di «attività professionale» (cfr l’allegato III)  non è circoscritta alle sole attività connesse al mercato o che hanno natura concorrenziale,
bensì comprende tutte le attività svolte in un contesto professionale, in contrapposizione a quelle puramente personali o domestiche e, pertanto, comprende anche attività svolte nell’interesse pubblico in forza di una delega ex lege


Ai fini dell'imputabilità del «danno ambientale», ossia il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, gli operatori di attività professionali diverse da quelle elencate all’allegato III possono anche essere considerati responsabili in caso di comportamento colposo o negligente



Il «danno ambientale» è «un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente».


  •  risorse naturali e servizi di una risorsa
    naturale;
  • —  effetto negativo = mutamenti negativi e deterioramenti;
  • — la portata di tali effetti negativi = misurabilitò degli effetti;
  • — modaltà di esercizio degli effetti negativi: direttamente o indirettamente.



La natura dei fattori che causano effetti negativi, che possono essere definiti «fattori di danno» può variare:

  • può essere cumulativa, e riguardare ad esempio il deposito di rifiuti sul terreno, l’uso di materiali inerti per riempire una zona umida o la contaminazione dell’ambiente ricettore da parte di inquinanti;
  • può essere sottrattiva o estrattiva se concerne, ad esempio, l’impedenza del corso di un fiume  o la rimozione di alberi o minerali;
  • oppure può essere puramente distruttiva, come nel caso della distruzione delle caratteristiche di un territorio o l’uccisione di esemplari di una specie protetta.


La manifestazione degli effetti negativi

  • può verificarsi in modo improvviso e accidentale, come nel caso di un’esplosione in uno stabilimento chimico che causa un incendio, la distruzione di edifici e l’inquinamento del
    terreno e delle acque dovuto al rilascio di sostanze tossiche o antincendio nell’acqua;

  • oppure può essere immediata,
    come quando si verifica la perdita di un habitat boschivo protetto a causa di un disboscamento rapido;

  • infine può essere graduale, come nel caso di una perdita da una tubazione rotta che comporta un danno cumulativo
    nell’ambiente ricettore, che è rilevato soltanto a distanza di tempo.

  • È altresì possibile che gli effetti negativi derivanti
    dallo stesso evento dannoso possano manifestarsi in entrambi i modi, ad esempio quando il rilascio improvviso e
    accidentale di una grande quantità di sostanze tossiche in un fiume comporta l’immediata uccisione dei pesci prima
    di causare un deterioramento più lento e graduale delle strutture di un habitat acquatico protetto o dell’habitat di una specie protetta



La scoperta

  • degli eventi dannosi
  • degli effetti negativi che ne derivano
  • può verificarsi in momenti diversi.

Se l’evento dannoso è un incidente rilevante sarà immediatamente noto, ma un incidente che rimane celato può non essere scoperto per qualche tempo (ad esempio, la rottura di un serbatoio sotterraneo contenente sostanze pericolose)


LE FASI DELL'IMPUTABILITA' DELLA RESPONSABILITA' AGLI OPERATORI

  • — quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, gli operatori devono adottare, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie- FASE PREVENTIVA ;
  • — quando un danno ambientale si è verificato, gli operatori devono adottare «tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi».FASE GESTORIA «gestione immediata dei fattori di danno»;
  • — quando un danno ambientale si è verificato, gli operatori devono adottare misure di riparazione FASE RIPARATORIA. Essi devono individuare le misure di riparazione adeguate in conformità dell’allegato II della direttiva e presentarle per approvazione all’autorità competente