RIFIUTI- NOVITA'  D.lgs. 116/2020


    L'identificazione  di ciò che è rifiuto urbano ha riflessi diretti in ambito tributario, andando ad incidere sulla  Tassa Rifiuti, il corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani da parte del Comune.


    sono recepite le  due direttive UE

    n. 2018/851

    del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

     n.2018/852

    del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

    In attuazione delle Direttive UE,

    l’art. 1, co. 24, del D.Lgs. 116/2020,

    • riforma l’art. 198 TUA,
    • sopprime ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani (di cui al previgente art. 198 cit., co. 1 e 2)
    • incide sulle competenze dei Comuni in materia di rifiuti

    ASSIMILAZIONE


    Fino ad oggi nella categoria dei rifiuti urbani, oltre ai rifiuti classificati come tali dal D.Lgs. 152/2006, erano ricompresi anche i c.d. rifiuti speciali assimilati agli urbani,


    ossia quei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche nell’ambito della loro attività che ogni singolo Comune, esercitando il potere di assimilazione espressamente conferito a questi enti locali territoriali dall’articolo 198, comma 2, lettera g), TUA, ha accettato di prendere in carico nell’ambito del servizio pubblico di raccolta e gestione dei rifiuti urbani.

    ORIGINI LEGISLATIVE

    DEL POTERE DI ASSIMILAZIONE DEI COMUNI


    ART. 21 CO 2 LETT G DLGVO 22/97

    aveva previsto la possibilità per i Comuni di assimilare i rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, attraendoli a tassazione,

    ( in seguito all’abrogazione dell’art. 39 L. 146/1994, che prevedeva, invece, un regime di assimilazione legale dei rifiuti delle attività economiche).

    Ciò è rimasto invariato anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 in quanto non è mai stato adottato il decreto statale recante i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione previsto dall’art. 195, comma 2, lett.e); cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 119/E del 7 maggio 1998

    Tari, componente

    • dell'imposta unica comunale (IUC) +
    • imposta municipale propria (IMU) +
    • tributo per i servizi indivisibili (TASI),


    istituita dall’art. 1, co. 639 e ss., Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti con l'acronimo di TARSU, e successivamente di TIA e di TARES


    ART.1  CO 641 L. 147/2013,

    “il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

    • Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.

    PER LA CASSAZIONE


    Fino ad oggi,  la deliberazione comunale di assimilazione costituiva titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidasse o meno a terzi lo smaltimento.

    Cfr. tra le altre, sentenza Cass., Sez. Trib., n. 114514 dell’11/05/2018; sentenza Cass. Sez. Trib. n. 17301 del 13/07/2017; sentenza Cass. Sez. Trib., n. 25573 del 4/12/2009; sentenza, Cass., Sez. Trib., n. 18418 del 16/09/2005.

    PER LA CASSAZIONE


    Laddove fosse adottata la deliberazione comunale di assimilazione prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 22/1997, le superfici ove si formano i rifiuti assimilati divenivano soggette alla Tari

    Cassazione, Sez. V, n. 18303 del 19/04/2004

    NO TARI:

    Dall’anno 2021,

    i Comuni, non potranno più disporre con regolamento comunale l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.


    Rimane sottratta alla tassazione comunale tutto ciò che non è definito ex lege urbano. Il nuovo art. 183 D.Lgs. 152/2006, considera rifiuti urbani,

    • oltre a quelli prodotti dalle utenze domestiche,
    • anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata simili per natura e composizione ai rifiuti domestici urbani

    prodotti dai soggetti di cui al nuovo allegato L-quinquies.

    che  elenca le attività non domestiche

    che producono rifiuti urbani


    L’elencazione delle attività non domestiche che producono rifiuti urbani non ricomprende le attività industriali con capannoni di produzione.

    I RIFIUTI URBANI

     non includono i rifiuti industriali

    Art. 238 comma 10  come riformato (art.3 co 12 D.Lgs. 116/2020), prevede ora la possibilità per le utenze non domestiche che scelgono di conferire al di fuori del servizio pubblico la gestione dei rifiuti urbani di essere ESCLUSE dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferite.

    Art 198 un nuovo comma, il 2-bis

     che disciplina la possibilità per le utenze non domestiche

    (individuate, come detto dall’allegato L-quinquies)

    di conferire al di FUORI del servizio pubblico i rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione da parte del soggetto che effettua l’attività di recupero.

    Le utenze non domestiche,  non sono più obbligate ad avvalersi del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti,

    saranno detassate in proporzione alla quantità di rifiuti che avvieranno al recupero tramite l’operato privato scelto.

    Nel caso in cui l’azienda scelga di avvalersi del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, tale scelta sarà vincolante per un periodo di 5 anni. Non è invece previsto alcun vincolo temporale per chi opta per avvalersi di un operatore privato.

    DETASSAZIONE per molti settori

    ==> Rischio aumento TARI per i settori rimasti

    Il Decreto n. 116/2020, modificando la definizione di Rifiuto urbano, incide sulla Tariffa rifiuti restringendone i casi di applicazione, giacchè viene a eliminare l'esercizio potestativo tributario conferito ai Comuni  di disporre l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani


    Le attività che producono rifiuti urbani potranno sottrarsi dalla tassazione optando non avvalersi del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, ma optando per un operatore privato, aumentando l'impoverimento delle entrate tributarie comunali.


    Le attività industriali con capannoni di produzione che non producono rifiuti urbani saranno a breve sottratte alla tassazione comunale rimanendo, una volta venuta meno l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, escluse dall’ambito di applicazione della Tari.


    I Comuni vendendosi diminuere sensibilmente le entrate saranno indotti a trovare altre modalità per rimpinguarle col rischio di incrementare la tariffa rifiuti per le categorie che rimangono obbligate al pagamento della Tari, prime fra tutte le utenze domestiche.