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<<PACCHETTO>>

"ECONOMIA CIRCOLARE"

  Teoria del "consolidamento" del titolo abilitativo ambientale e semplificazione amministrativa.

Onere della Provincia e potere di autotutela


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  1. art. 214 TUA comunicazione e art. 216 TUA (l'attività può essere iniziata o proseguita a meno che intervenga  un provvedimento motivato della provincia qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui all'art. 216, comma 1)
  2. D.P.R. n. 59 del 2013, art. 3, comma 3 I gestori degli impianti possono non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP
  3. art. 5, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, nel disciplinare il procedimento automatizzato, prevede (comma 4) che il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, ove tale verifica sia positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti. "La ricevuta costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione";
  4.   vd D.P.R. n. 59 del 2013, art. 10, "l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito

Cass. penale 3 agosto 2020 n.23483


Chi intende svolgere una attività di raccolta di rifiuti non pericolosi deve darne comunicazione alla competente Provincia e attendere 90 giorni.

Poi può iniziare.

  • Spetta alla provincia l'onere di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti  e, nel caso accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui all'art. 1, disporre, con provvedimento motivato, il mancato inizio ovvero il divieto di prosecuzione dell'attività
  • La procedura semplificata integra una procedura per silenzio-assenso, come espressamente ricordato più volte dal Consiglio di Stato (cfr. fra le tante: Cons. St., sez. V, n. 2707/07). 
  •  Circ. Min Ambiente 7 novembre 2013 n. 49801, una volta presentata la prima domanda di AUA per il rinnovo di titoli ambientali già in essere, l'azienda può "continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'Aua".


E' esclusa la produttività dei rifiuti e la consegunte tassabilità delle relative aree se sussistono elementi obbiettivi  identificativi documentabili o accertabili dall'autorità che modificano la presunzione di debenza per l'intera superficie e sono dedotti dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione.  

  • E' ammessa la riduzione TARI per gli  stabilimenti balneari laddove siano evinti elementi accertabili che  il servizio raccolta dei rifiuti non viene svolto dal Comune nel periodo dell'anno da ottobre ad aprile con conseguente sussistenza del diritto ad ottenere una riduzione della tassazione.
  •  La riduzione spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave di ormità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell'utente.

Riduzione della TARI. Si ampliano le ipotesi (utilizzazione  stagionale)

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3. La tariffa unitaria puo' essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita'.

4. La tariffa unitaria puo' essere ridotta: a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, in localita' fuori del territorio nazionale; b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

«nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al

periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2 ( cioè in misura non superiore al 40% della tari )». 

Cass. penale 15 maggio 2020 n.9107



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