FORMULARIO

IDENTIFICAZIONE RIFIUTI (FIR) - TRASPORTO 

RIFORMULAZIONE ART. 193 TUA


  • prevista QUARTA COPIA FIR - TRASPORTATORE VERSO PRODUTTORE mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.
  • MODIFICA DELLA DURATA di conservazione dei formulari - l'obbligo di conservazione, passa dai cinque ai tre anni.
  • NUOVA MODALITA' ACCESSIBILE DI VIDIMAZIONE DEL FIR  ATTRAVERSO APPOSITA APPLICAZIONE  TRAMITE PORTALI  delle camere di commercio - scarico format identificati da un numero univoco. 


  • PREVISTO che per quantitativi limitati per i quali non occorre allestire un deposito  - in alternativa al FIR - si utilizzi il DDT  attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili. Detti rifiuti  si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
  • LO STESSO PER la movimentazione del materiale tolto d’opera per le attività di manutenzione (ex Aart. 230 co 1 e 3).
  • E' COMUNQUE RICHIESTO   l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

ESONERO DALLA RESPONSABILITA'  

  • PER  produttore o detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13 (Allegato C parte QuartaTUA), o a smaltimento per le attività codificate da D1 a D12 (Allegato B parte Quarta TUA), al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato, entro e non oltre 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (con la possibilità dell’invio della quarta copia a mezzo PEC a patto che il trasportatore ne conservi l’originale).


  • DAL 26.9.2020  NECESSITA' CHE IL PRODUTTORE DEI RIFIUTI  PER operazioni di smaltimento D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare) RILASCI UN'ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO exD.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal titolare dell’impianto contenente  i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.
  • Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.
    Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

REGISTRO

NAZIONALE DEI PRODUTTORI

(ART.178 TER CO 8-9 TUA)

  • sia per i nazionali
  • sia per gli europei


TUTTI I SOGGETTI SOTTOPOSTI AL REGIME DELLA RESPONSABILITA' ESTESA SONO TENUTI A ISCRIVERSI AL REGISTRO NAZIONALE PRODUTTORI E A SEGNALARE:

DATI RELATIVI :

all’immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti

alle  modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi

i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto;

ENTRO:

  • il 31 ottobre di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell’attività di gestione in caso di sistemi individuali;
  • il 31 ottobre di ogni anno una relazione sulla gestione relativa
    all’anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti
    e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale;
  • il 31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione
    relativo all’anno successivo; entro il 31 ottobre di ogni anno l’entità del contributo ambientale per l’anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.


CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

  • LINEE GUIDA SiNPA  "sulla classificazione dei rifiuti” di marzo 2020, d’indirizzo per le agenzie

(NO per gli operatori).

  • ATTESA LINEE GUIDA SiNPA entro il 31 dicembre 2020, per i PRODUTTORI per agevolare la nuova classificazione dei codici rifiuto da approvarsi dal MATT  sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.


ETICHETTATURA

MODIFICA ART. 219 TUA


TUTTI  gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati - Incombe ai PRODUTTORI gli OBBLIGHI INFORMATIVI E DI ETICHETTATURA 


MODELLO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE - MUD


Non ci sono novità apportate con Dlgvo 116/2020

Per il Modello  vd. DPCM  del 24 dicembre 2018

Le dichiarazioni sono da presentare, entro il 30 giugno 2020, con riferimento all'anno 2019., posticipato al 30 giugno 2020 dal D.L. 18/2020 

Modalità di presentazione  tramite il sito www.mudtelematico.it

Le Comunicazioni sono :

  • Comunicazione Rifiuti; 
  • Comunicazione Veicoli fuori uso; 
  • Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio; 
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  • La Comunicazione Rifiuti Urbani assimilati e raccolti in convenzione va presentata, via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it;

    La Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata via telematica, tramite il sito www.registroaee.it.

  • Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate in Allegato 4 DPCM del 24/12/2018






REGISTRO CARICO/SCARICO

(art. 190 TUA)

  • continuano ad applicarsi i  DM MATT  1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto 
  • E le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

    • Obbligo di indicare
    • ENTRO 2 GG LAV dalla presa in carico per operatori delle attiivtà di recupero/smaltiento
    • 10 GG LAV. dalla produzione/scarico/consegna/ per gli altri
    • per ogni tipologia di rifiuto
    • la quantità prodotta, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’art. 193 TUA
      • ESONERI PARTICOLARI PER IMPRENDITORI AGRICOLI
      • DELEGHE di ANNOTAZIONE MENSILE a associazioni di categoire/società di servizi PER OPERATORI CON PRODUZIONE ANNUA <20 Tonm rifiuti non pericolosi e  10 Tonn rifiuti pericolosi 
      • ESONERI PER gestione dei CENTRI DI RACCOLTA di cui all’art.  183  TUA per rifiuti non pericolosi. Per i irfiuti pericolosi da eseguirsi al momento dell'uscita da procedersi anche in maniera cumulativa per ciascun codice CER
      • ESONERI PER  i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.


    • L'obbligo di conservazione, passa  dai cinque ai tre anni.
    • Tra le informazioni da annotare  vi è la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento (quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero). OGGI tale annotazione non è INCLUSA nella modulistica.  

    INTRODOTTO IL TRASPORTO INTERMODALE

    (ART.193 BIS TUA)

    Titolo I “Gestione dei rifiuti”

    • Capo I “Disposizioni generali”

    Tra le modifiche più significative introdotte dall’art. 1 .

    1) responsabilità estesa del produttore (art. 178-bis e ss. TUA);
    2) prevenzione della produzione di rifiuti (art. 180 TUA);
    3) preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti (art. 181 TUA);
    4) rifiuti organici (art. 182-ter TUA);
    5) definizioni (art. 183 TUA), assimilazione e gestione pubblica o privata della raccolta dei rifiuti (art. 198 TUA)


    Capo III “Servizio di gestione integrata dei rifiuti”
    l’art. 2  - modifica alla gestione integrata dei rifiuti,

    • introduce il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (art. 198-bis TUA)
    • modifica le misure atte all’incremento della raccolta differenziata (art. 205 TUA),
    • adotta nuove regole per il calcolo degli obiettivi (art, 205-bis TUA) e le condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata dei rifiuti (art. 214-ter  TUA).


     Titolo II “Gestione degli imballaggi”:
    l’art. 3- modifica la disciplina relativa ai rifiuti di imballaggi

    • inserisce le misure intese a prevenirne la produzione e a incentivarne il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero.


    Titolo VI “Sistema sanzionatorio e disposizioni finali”
    l’art. 4 -innova  l’art. 258 TUA,

    modifica il regime sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari18.


     Gli allegati

    Sono modificati gli allegati C, D, E, F, I TUA

    Sono introdotti gli allegati L-ter (esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’art. 179), L-quater (elenco dei rifiuti di cui all’art. 183, co. 1, lettera b-ter), punto 2)), L-quinquies (elenco attività che producono rifiuti di cui all’art. 183, co. 1, lettera b-ter), punto 2), i c.d. rifiuti urbani).

    RIFIUTI- NOVITA'  D.lgs. 116/2020


      RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE

      RIFORMULAZIONE ART. 178 BIS TUA

      REQUISITI GENERALI MINIMI  (NUOVO ART. 178 TER TUA)


      I soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell’entrata in vigore DLG116/2020 

      • VI si conformano entro il 5 gennaio 2023.
      • comunicano al MATT le  modifiche statutarie apportate entro il 1° giugno 2022
      • MATT onere di segnalare le modifiche da apportare nei 60gg dal ricevimento


      REGISTRO

      ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

      RIFORMULAZIONE ART. 188BIS TUA


      istituito  ex art.6  DL 135/2018, conv LEGGE 12/2019

      gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori 

      predisposto  presso il MATT 


      •  FINALITA':  consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti (ARTT. 190 e 193 TUA)
      • MODALITA'- attendere uno o più DM MINISTERO MATTM  adottati  ex art. 17, co 3,  Legge 400/88  di concerto 
        con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
      • STRUTTURA: a) una SEZIONE Anagrafica, contenente i dati dei soggetti iscritti e delle specifiche autorizzazioni rilasciate per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; b) SEZIONE Tracciabilità, per i dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto.
      • DOTATO DI APPOSITA INTERFACCIA TELEMATICA CON I SISTEMI GESTIONALI DEGLI UTENTI (pubblici e privati) favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema
      • ATTIVITA' DIGITALE - CARTACEA Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi (ex art. 6 co3 Dl135/18. conv L 12/19;  negli altri casi i suddetti  adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale


      IN ATTESA  dei Decreti Ministeriali

      con nuova modulistica informatica

      con nuovi moduli FIR e  procedure di vidimazione