L'identificazione  di ciò che è rifiuto urbano ha riflessi diretti in ambito tributario, andando ad incidere sulla  Tassa Rifiuti, il corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani da parte del Comune.

RIFIUTI- NOVITA'  D.lgs. 116/2020



    sono recepite le  due direttive UE

    n. 2018/851

    del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

     n.2018/852

    del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

    l’art. 1, co. 24, del D.Lgs. 116/2020,

    • riforma l’art. 198 TUA,
    • sopprime ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani (di cui al previgente art. 198 cit., co. 1 e 2)
    • incide sulle competenze dei Comuni in materia di rifiuti

    ASSIMILAZIONE


    Fino ad oggi 2020 nella categoria dei rifiuti urbani, oltre ai rifiuti classificati come tali dal D.Lgs. 152/2006, erano ricompresi anche i c.d. rifiuti speciali assimilati agli urbani,


    ossia quei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche nell’ambito della loro attività che ogni singolo Comune, esercitando il potere di assimilazione espressamente conferito a questi enti locali territoriali dall’articolo 198, comma 2, lettera g), TUA, ha accettato di prendere in carico nell’ambito del servizio pubblico di raccolta e gestione dei rifiuti urbani.

    BASI LEGISLATIVE

    DEL POTERE DI ASSIMILAZIONE DEI COMUNI


    ART. 21 CO 2 LETT G DLGVO 22/97

    aveva previsto la possibilità per i Comuni di assimilare i rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, attraendoli a tassazione,

    ( in seguito all’abrogazione dell’art. 39 L. 146/1994, che prevedeva, invece, un regime di assimilazione legale dei rifiuti delle attività economiche).

    Ciò è rimasto invariato anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 in quanto non è mai stato adottato il decreto statale recante i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione previsto dall’art. 195, comma 2, lett.e); cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 119/E del 7 maggio 1998

    Tari, componente

    • dell'imposta unica comunale (IUC) +
    • imposta municipale propria (IMU) +
    • tributo per i servizi indivisibili (TASI),

    istituita dall’art. 1, co. 639 e ss., Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti con l'acronimo di TARSU, e successivamente di TIA e di TARES


    ART.1  CO 641 L. 147/2013,

    “il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

    • Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.

    PER LA CASSAZIONE

    Fino ad oggi,  la deliberazione comunale di assimilazione costitutiva titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidasse o meno a terzi lo smaltimento.

    Cfr. tra le altre, sentenza Cass., Sez. Trib., n. 114514 dell’11/05/2018; sentenza Cass. Sez. Trib. n. 17301 del 13/07/2017; sentenza Cass. Sez. Trib., n. 25573 del 4/12/2009; sentenza, Cass., Sez. Trib., n. 18418 del 16/09/2005.

    PER LA CASSAZIONE


    Laddove fosse stata adottata la deliberazione comunale di assimilazione prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 22/1997, le superfici ove si formano i rifiuti assimilati divenivano soggette alla Tari

    Cassazione, Sez. V, n. 18303 del 19/04/2004

    dal 2021 NO TARI:

    utenze non domestiche

    I Comuni, non indicheranno più i rifiuti assimilati agli urbani per richiedere il prelievo tributario.

     Il nuovo art. 183 D.Lgs. 152/2006, considera rifiuti urbani,

    • oltre a quelli prodotti dalle utenze domestiche,
    • anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata simili per natura e composizione ai rifiuti domestici urbani

    prodotti dai soggetti di cui al nuovo allegato L-quinquies.

    che  elenca le attività non domestiche

    che producono rifiuti urbani

    L’elencazione delle attività non domestiche che producono rifiuti urbani non ricomprende le attività industriali con capannoni di produzione.

    I RIFIUTI URBANI

     non includono i rifiuti industriali

    DETASSAZIONE

    per molti settori?

    ==> Rischio aumento TARI per i settori rimasti

    Art 198 un nuovo comma, il 2-bis

     per le utenze non domestiche (individuate, dall’allegato L-quinquies)

    LA POSSIBILITA' di conferire al di FUORI del servizio pubblico i rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione da parte del soggetto che effettua l’attività di recupero.

    Art. 238 comma 10  riformato (art.3 co 12 D.Lgs. 116/2020), prevede la possibilità per le utenze non domestiche che scelgono di conferire al di fuori del servizio pubblico la gestione dei rifiuti urbani di essere ESCLUSE dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferite.

    • Le utenze non domestiche,  non sono più obbligate ad avvalersi del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, e di consegeunza saranno esentate dalle relative imposizioni tributarie in proporzione alla quantità di rifiuti che avvieranno al recupero tramite l’operatore privato scelto.
    • Nel caso in cui l’azienda scelga di avvalersi del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, tale scelta sarà vincolante per un periodo di 5 anni. Non è invece previsto alcun vincolo temporale per chi opta per avvalersi di un operatore privato.
    • Il Decreto n. 116/2020, modificando la definizione di Rifiuto urbano, incide sulla Tariffa rifiuti restringendone i casi di applicazione, giacchè viene a eliminare l'esercizio potestativo tributario conferito ai Comuni  di disporre l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
    • Le attività che producono rifiuti urbani potranno sottrarsi dalla tassazione optando non avvalersi del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, ma optando per un operatore privato, aumentando l'impoverimento delle entrate tributarie comunali.
    • Le attività industriali con capannoni di produzione che non producono rifiuti urbani saranno a breve sottratte alla tassazione comunale rimanendo, una volta venuta meno l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, escluse dall’ambito di applicazione della Tari.
    • I Comuni vendendosi diminuere sensibilmente le entrate saranno indotti a trovare altre modalità per rimpinguarle col rischio di incrementare la tariffa rifiuti per le categorie che rimangono obbligate al pagamento della Tari, prime fra tutte le utenze domestiche. 

    HA SEMPRE NATURA TRIBUTARIA IL PRELIEVO COATTO PER IL SERVIZIO DEI RIFIUTI ?

    NO PER L'INDENNIZZO ECONOMICO RICHIESTO DALL'ENTE

    SE FINALIZZATO AL RISTORO DEI DANNI AMBIENTALI

    Cassazione civile sez. un. - 26/02/2021, n. 5418

    Parti - Comune di Aprilia e  R.I.D.A. Ambiente s.r.l.

    Oggetto - l'ordinanza ingiunzione di pagamento del benefit previsto dalla L.R. Lazio n. 27 del 1998, art. 29, comma 2,"La Regione o la Provincia... autorizzano l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche... (comma 1). Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa".

    Gli enti territoriali possono introdurre NUOVE TARIFFE in caso di concessione del servizio dei rifiuti per  compensare l'aggravamento di ricevere sul proprio territorio determinate categorie di rifiuti o ospitare determinati impianti di smaltimento , a titolo di ristoro di eventuali danni ambientali quali conseguenza del trattamento e smaltimento dei rifiuti, in applicazione del principio di matrice europea "chi inquina, paga".

    Per stabilire se dette "tariffe" hano natura tributaria o meno occorre rifarsi alla Cassazione SSUU ove delinea i presupposti della presenza di un tributo e alla ratio della nuova normativa. Ove la ratio sia di carattere indennitario non sussiste un tributo ma un indennizzo con la conseguenza che la giurisidizone corretta è quella ordianaria.

    Le Sezioni Unite  (cfr., tra le altre, Cass. SSUU n. 27074/2016) hanno delineato i tratti identificativi del tributo, e precisamente: a) la matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante l'autonomia contrattuale; b) la doverosità della prestazione; c) la circostanza che i soggetti tenuti al pagamento del contributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti; d) il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore.


    LA CASSAZIONE CAMBIA IDEA

    SI ALLA NATURA TRIBUTARIA

    NO ALL'IVA  PER (TIA 1, TIA 2)  E NO IVA 


     Cassazione civile sez. trib. - 11/02/2021, n. 3434

    Parti C.M.V. Servizi S.r.l.

    Oggetto - applicabilità/esenzione/NON ASSOGGETTABILITA' dell'IVA (restituzione di Euro 127,75) nel caso di  imposta di igiene ambientale (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49)

    Susssite la inimponibilità dell' IVA per l'imposta di igiene ambientale, considerato che l'imposta in questione rappresenta una mera variante della previgente TARSU (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 58) e  non integra un corrispettivo di una prestazione di servizio.

     La tariffa di igiene ambientale istituita dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, prevista dal D.P.R. n. 507 del 1993, art. 58, della quale conserva la natura tributaria (v. Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238).

    In relazione alla natura tributaria del prelievo, la Corte ha statuito che la tariffa di igiene ambientale non è imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA, imposta, questa, che mira a colpire la capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, non quando si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente (Cass., 18 luglio 2019, n. 19329).

    UN PO' DI STORIA

    -NO ALLA NATURA TRIBUTARIA

    SI ALL'IVA PER (TIA 1, TIA 2)  


    Cassazione civile sez. III - 13/01/2021, n. 455

    Parti VERITAS s.p.a.

    Oggetto- ripetizione del gestore dell’IVA versatagli dall’utente (nel caso di specie Euro 114,23)  sulle fatture relative alla Tariffa di Igiene Ambientale (cd. TIA 1) a far data dall'anno 2011 E POI alla tariffa integrata ambientale (cd. TIA 2).

    La Corte Costituzionale richiamando i principi enunciati con riferimento alla tariffa per il servizio di fognatura e depurazione dove si fa riferimento alla costruzione della tariffa in maniera tale da coprire i costi del servizio erogato, aveva ritenuto la natura di corrispettivo della prestazione erogata da ente pubblico, l'esistenza di un diritto vivente fermo nell'escluderne la natura tributaria (Corte Cost. sentenza n. 238/2009).

    SI ALLA NATURA TRIBUTARIA

    NO ALL'IVA PER (TIA 1, TIA 2)

      


    La natura tributaria della TIA 2, in quanto correlata alla TIA1 (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49), è assunta anche dalla Cass SSUU, Sentenza n. 5078 del 15/03/2016, rilevando che, nonostante la espressa qualificazione di prelievo non tributario, attribuita alla TIA 2 dalla norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, conv. in L. n. 122 del 2010, la disciplina normativa del D.Lgs. n. 152 del 2006 istitutivo della tariffa integrata ambientale, evidenziava molteplici elementi sintomatici della natura tributaria del prelievo.



    ADDIZIONALE E TIA 2


    Ordinanza CORTE DI CASSAZIONE SS.UU n.17113 dell' 11 luglio 2017 (dep.11 LUGLIO 2017)

    E' dovuta l'addizionale del 5% ex art. 19 del dlgs 504/92 ?

    L'addizionale provinciale ex art. 19 dlgs 504/92 ha natura tributaria. Il mero collegamento quantitativo e percentuale con la TIA2 che ha natura privatistica, non snatura ii tributo. La giurisdizione è tributaria


    NO ALLA NATURA TRIBUTARIA

    SI ALL'IVA PER (TIA 1, TIA 2)  E NO IVA

     

    La Corte di Cass aveva assunto la natura di corrispettivo della TIA 2, «parametrando l'entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti» (Cass., sez. III civ., 21 giugno 2018, n. 16332). Così argomentando la natura privatistica della TIA 2 e la sua assoggettabilità ad IVA, «ciò non trovando ostacolo nella circostanza che il pagamento della TIA 2 (come quello della TIA 1) sia obbligatorio per legge, atteso che l’art. 3 d.p.r. n. 633 del 1972 prevede che 'le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere' costituiscono prestazioni di servizi quale ne sia la fonte».


    Corte a SS.UU, Sentenza n. 8631 del 07/05/2020, che ha pronunciato su identico caso in cui era parte la stessa società VERITAS, l’ interpretazione autentica del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 (di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33, conv. con mod. in L. 30 luglio 2010, n. 122), nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria, ma privatistica e  sinallagmatica  e pertanto è imponibile di IVA. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria».

    Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, "La tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 come interpretata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1,3, art. 4, commi 2 e 3".

    «Spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. TIA-2), nonché le controversie, sorte successivamente alla medesima data, aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. TIA-1)» (Cass. ordinanza n. 1839/2020).

     Pertanto le Sezioni Unite da ultimo si pronunciano affermando la natura privatistica della TIA 2 quale corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel contesto di un rapporto sinallagmatico e la conseguente assoggettabilità ad IVA.



    IL PIANO DI RIASSETTO DELLE DISCARICHE CHIUSE

    E GLI ONERI DI BONIFICA  

     Cassazione civile sez. I - 13/01/2021, n. 373

    Parti A.M.A. s.p.a. e Consorzio Laziale Rifiuti - Co.La.Ri.

    Oggetto(art. 829 c.p.c.)  lodo arbitrale - oneri connessi alla gestione della discarica sostenuti dal Consorzio per la lavorazione dei rifiuti nelle giornate festive e per fronteggiare l'incremento delle attività di raccolta notturna,  per la gestione post mortem della discarica

    Per effetto delle disposizioni attuative della Dirttiva n. 1999/31/CE - e segnatamente degli artt. 10 e 14 di questa - recate dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, era stata prolungata da dieci a trenta anni dalla chiusura delle discariche l'onere di procedere al loro riassetto .

    Con la sentenza CGUE del 14.5.2020 in causa C-15/19 si apprende che  "gli artt. 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti devono essere interpretati nel senso che non ostano all'interpretazione di una disposizione nazionale secondo la quale una discarica in funzione alla data di recepimento di detta direttiva deve essere assoggettata agli obblighi derivanti da quest'ultima, segnatamente a una proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura, senza che occorra distinguere in base alla data in cui i rifiuti sono stati abbancati, nè prevedere alcuna misura intesa a contenere l'impatto finanziario di tale proroga sul detentore dei rifiuti".

    Pertanto, da un lato il considerando 25 della direttiva citata indica che  le relative disposizioni d si applicano  "solo alle discariche già chiuse anteriormente alla data di recepimento della direttiva 1999/31 o, al più tardi, il 16 luglio 2001, una disposizione che non può condurre ai sensi dell'art. 14 della direttiva ad escludere che per dette discariche non incombe alle autorità competenti di predisporre un piano di riassetto (espressamente previsto per le discariche in esercizio secondo le specifiche imposte dalla direttiva).

    Di conseguenza, l’obbligo di predisporre piani ecologici include anche le discariche preesistenti all'applicazione di altre disposizioni di tale direttiva. Il corollario che si deve formulare impone che  "conformemente agli artt. 10, 13 e 14 della direttiva 1999/31, il gestore di una discarica in funzione al momento del recepimento di tale direttiva deve essere tenuto a garantire, per almeno 30 anni, la gestione successiva alla chiusura della discarica".

     




    CLASSIFICAZIONE E CLASSAMENTO DEI SITI NEI QUALI SONO COLLOCATI GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO


    Cassazione civile sez. trib. - 02/02/2021, n. 2247

    Parti Comune di Como e "C. S.Consorzio.p.A."(concessionaria del servizio)

    Oggetto- avviso di accertamento sul classamento ed attribuzione di rendita catastale

    Come va classato un impanto di depurazione e smaltimento d'acque reflue  nella categoria E3 (Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche) in considerazione della destinazione a servizio pubblico, anche se in regime di concessione non rilevando la strumentalità all'esercizio di un'attività industriale OPPURE in  D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale )?

    (cfr. D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, nonchè del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5).

    Per risolvere la questione la Cassazione richiama una fattispecie ritenuta assimilabile (alla classificazione catastale ai fini I.C.I. cfr. Cass., Sez. 5, 4 aprile 2019, n. 9427) assumendo che è dirimente, ai fini della valutazione del corretto censimento del immobile, accertare se la gestione dell'impianto di depurazione presenta gli obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto lucro oggettivo, ovvero sia irrilevante la destinazione dell'impianto di depurazione ad una attività di pubblico interesse.

    IL CENSIMENTO  deve prendere a riferimento l’interesse generale allo svolgimento dell'attività e nell'operare in tal senso non è escluso  l’esercizio dei parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (così: Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12741, in tema di classamento catastale di impianto di discarica per la gestione di rifiuti solidi urbani).

    LA CATEGORIA E/3 O D/7 PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE a fini ICI-Imu?

    A carico di chi sono gli oneri e il piano di riassetto delle discariche dismesse ?

    Onere di denunciare gli spazi non produttivi di rifiuti o con TARI(ex TARSU) ridotta

    E' ONERE DEL CONTRIBUENTE IN SEDE DI DENUNCIA O DI MODIFICA  INDICARE LE AREE CARENTI DELLA CAPACITA' DI PRODURRE RIFIUTI'

    Cassazione civile sez. VI - 24/02/2021, n. 5070

    Parti: Comune di Palermo  e Centro Imbottigliamento Siciliano prodotto alimentari s.p.a.

    Oggetto: cartella di pagamento relativa alla Tarsu per l'anno di imposta 2011 ed 2012 - onere probatorio -  presupposti per l'esenzione/riduzione  del tributo. I registri di carico e scarico dei rifiuti e la perizia giurata non rappresentano una prova idonea (evidenziando che le annotazioni riportate sui registri di carico e scarico erano riferite a periodi diversi dalle annualità interessate così come la perizia giurata descrittiva di uno stato dei luoghi riguardante un periodo coevo alla sua redazione).

    In tema di TARSU, (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70), pone a carico del contribuente l'obbligo di presentare una denuncia unica, riguardante le aree tassabili.

    La Corte ha più volte affermato che il D.Lgs. citato attribuisce ai Comuni una facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, senza che sia preventivamente notificato l'atto di accertamento, purchè in forza di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, salvi i casi di omessa denuncia o infedele dichiarazione del contribuente (così Cass., Sez. 6-T, n. 22470 del 09/09/2019). Nel caso di specie risultava incontestata l'iscrizione a ruolo avvenuta sulla base dei ruoli relativi agli anni precedenti in assenza di denunce di variazione da parte del contribuente.

     


    ANCORA SULL' ONERE DEL CONTRIBUENTE

    DELL'INFORMATIVA DEI PRESUPPOSTI CHE INCIDONO

    SUL CALCOLO DEL TRIBUTO


    Cassazione civile sez. VI - 16/02/2021, n. 3955

    Parti s.as. CLUB MED

    Oggetto - concessione e gestione  di uno  stabilimento balneare - presupposti  per la riduzione della tassa (TARSU) - avvisi di accertamento per l'anno 2014 -  intera o parziale superficie  idonea a produrre rifiuti - attività  stagionale - 

    In sede di concessione e di rinnovo della stessa sono identificate le superfici  tassabili e su cui insistono gli stabilimenti balneari oggetto dell'accertamento del tributo e le caratteristiche che pssono influire sulla determinazione contabile ivi incluso eventuali criteri per la esenzone e/o riduzione (es. la stagionalità della attività).

    Sul punto è fondamentale la denuncia annuale che il concessionario è tenuto a presentare giacchè da questa può nascere una verifica preventiva sul presupposto della riduzione/esenzione del tributo. Diversamente, in assenza di denuncia annuale, l'esame dei documenti prodotti in sede giudiziale volti a dimostrare che le superfici non producono rifiuti, non risulta rivestire un ruolo  decisivo.

    Il  D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 1 e 2 indica quale presupposto impositivo l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esentando  i locali e le aree che non possono produrre rifiuti solo qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

    La collaborazione amministrazione e controbuente si pone fondamentale anche in capo a quest'ultimo al quale incombe l'onere di informativa preventiva sulle eventuali superfici non idonee alla produzione di rifiuti o che comunque vanno escluse dalla superficie tassabile (Cass. 31460/2019; Cass. 21250/2017) , ovvero lal riduzione come  il carattere stagionale dell'uso dei locali, quale elemento certificativo e probatorio  da annettere in  sede di denuncia originaria o in variazione dei presupposti della tassa ed, in difetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo (Cass. 14037/2019). 



    STABILIMENTO BALNEARE- TASSAZIONE DELL'ARENILE



    Comm. trib. reg. Sardegna sez. I - Cagliari, 18/01/2021, n. 29

    Parti Comune di Cagliari e D'Aquila S.R.L., concessionario e gestore di uno stabilimento balneare

    Oggetto avviso di pagamento relativo all'imposta T.A.R.I. dovuta per l'anno 2014 per lo stabilimento balneare- calcolo dell'imposta dovuta sull'intera superficie dell'arenile alle restanti infrastrutture fisse dello stabilimento, e contestazione che detto arenile  non è ex se produttivo di rifiuti.

    Il D.P.R. 158/99 non distingue all'interno del genus stabilimenti balneari tra arenile e aree coperte e il primo costituisce la principale attrattiva di uno stabilimento balneare e di conseguenza registra una affluenza elevata delle persone, comportando, secondo le regole di comune esperienza, la sussistenza della  capacità produttiva di rifiuti.

    Detti elementi (quali il numero rilevante di ore consecutive anche l'intera giornata di affluenza del pubblico; il numero significativo di persone che può ospitare l'arenile) è significativo di una superficie dotata di capacità produttiva dei rifiuti, tale da legittimare la sua estensione quale criterio per calcolare la somma dovuta per tale titolo l’imposizione fiscale della T.A.R.I. (cfr., in termini, Cass CIVILE, 5.a Sez., sentenza 3 dicembre 2019 N°31460).

    SI APPLICA LA TASSAZIONE SUL  COMPLESSO ALBERGHIERO E

    E NON SOLO SUI LUOGHI INTERNI PER LA RISTORAZIONE



     Cassazione civile sez. VI - 08/02/2021, n. 2998

    Parti F.Ponte s.p.a.

    Oggetto- l'avviso di accertamento relativo a Tarsu per l'anno 2004 nel rispetto delle 1) tariffe degli alberghi e pensioni quanto agli spazi destinati all'attività di ristorazione; 2) le esenzioni Regolamento Tarsu, artt. 8 e 9 per le aree riservate ad impianti tecnologici, serbatoi, celle frigorifere e impianti sportivi ; 3) tariffe delle civili abitazioni per le restanti aree tassabili

    La tariffa prevista per gli alberghi va applicata non solo agli spazi destinati a ristorazione ma all'intero complesso alberghiero.

    Ciò spiega come la regolamentare di una tariffa Tarsu alberghiera sia di  molto superiore a quella applicata alle case di civile abitazione e tale impostazione risulti legittima, posto che la maggior capacità produttiva di rifiuti di uno stabile alberghiero, rispetto ad uno di civile abitazione, costituisce dato di comune esperienza anche nei luoghi diversi da quelli della ristorazione . “La maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore" (Cass. n. 302 del 2010; n. 5722 del 2007; n. 16175 del 2016, n. 25214 del 2016; n. 8308 del 2018; Cass. n. 20621/2019).

     


    TASSAZIONE ANCHE PER LE AREE MOVIMENTO MERCI



     Cassazione civile sez. VI - 13/01/2021, n. 327

    Parti società GEST

    Oggetto - cartella di pagamento relativa alla TARSU 2012 con riferimento alle superfici imponibili denunciate dal contribuente e alla loro capacità di produrre rifiuti ( D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 65). Ricadono in dette aree quelle destinate alla SOLA movimentazione degli automezzi utilizzati nell'attività di produzione?.

    Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 pone infatti a carico del contribuente l'onere di denunciare e documentare la ipotetica non utilizzabilità oggettiva delle aree o la loro non idoneità a produrre i rifiuti, poichè la TARSU è dovuta, per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte

    La  norma prevede una presunzione "iuris tantum" di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, e dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità devono essere dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. E' quindi onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione; in difetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo (Cass. 14037/2019; Cass. 31460/2019 Cass. n. 1711/2017).


    REGIONI A STATUTO ORDINARIO  E SPECIALE

    COMPETENZE SULLA TARSU



    Cassazione civile sez. VI - 22/07/2020, n. 15619

    Oggetto cartella di pagamento relativa alla Tarsu per l'anno 2011 lamentando la incompetenza dell'organo comunale che ha emesso la richiesta.

    In tema di TARSU, (art. 42, comma 2, lett. f), T.U.E.L., spetta al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, oltre alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi, mentre è di competenza della Giunta, la determinazione delle relative aliquote. Detto riparto non si applica alla Regione Siciliana  il cui statuto speciale demanda la materia in oggetto alla potestà legislativa esclusiva della regione, spettando la concreta determinazione delle aliquote al Sindaco, organo di competenza residuale negli enti locali siciliani.

    TASSAZIONE UNIFORME O ETEROGENEA PER

    AREE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' PREVALENTE?



    Cassazione civile sez. trib. - 30/12/2020, n. 29911

    Arti Doria S.p.A.

    Oggetto avviso di pagamento per la TARI relativa all'anno 2016

    E' corretto richiedere ad un Regolamento comunale di operare una  diversificata di tassazione  tra i locali adibiti ad ufficio (con una produzione di rifiuti ordinari) e le aree di produzione di rifiuti speciali (mensa, cucina, spogliatoi, laboratori ed altri servizi) , anche in considerazione della separata ubicazione dei rispettivi immobili oppure una unica tassazione sull'intero complesso laddove  le aree sono legate da un nesso di strumentalità  e sia valutata l'attività prevalente?


    • il "Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale", adottato in base al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 1 ha specificamente attribuito ai Comuni ed alle Province la potestà di "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti".
    • la L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 682, indica "Con regolamento da adottare ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; "

    Facendo applicazione di tali principi, è legittimo il regolamento comunale ove indica che per le utenze non domestiche, in mancanza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

    Per tale classificazione  si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

    L'uniformazione della qualificazione ascrivibile alla superficie destinata alle attività accessorie e strumentali alla qualificazione della superficie destinata all'attività principale del medesimo complesso immobiliare è coerente con l'intento legislativo di diversificare il trattamento tributario soltanto in relazione alla eterogenea tipologia delle varie categorie di rifiuti.





    ESENZIONE TOTALE DALLA TARI  PER SUPERFICI PRODUTTRICI DI

    RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

    SE AVVIATI AUTONOMAMENTE AL RECUPERO


    Comm. trib. reg. Lombardia sez. XXIII - Brescia, 19/02/2020, n. 528

    • OGGETTO avviso di accertamento per TARES 2013, TARI 2014 e due avvisi di pagamento per TARI 2015-  tributo sulle aree di proprietà adibite ad attività artigianale di falegnameria, produttrice di rifiuti speciali. 

    Se il contrtibuente smaltisce autonomamente i rifiuti speciali non pericolosi prodotti nell'attività di falegnameria per il tramite di una società di recupero, è dovuto lo stesso il tributio ridotto o si verte in esenzione totale ? Vi è esenzione totale se il Comune NON ha messo a disposizione attività utile quali container per la raccolta dei rifiuti?

    •  La tassa rifiuti è dovuta "per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza della previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti" (Cass. Civ., Sez. Trib., 12979/2019).
    •  Ai sensi dell'art. 1 comma 649 L. n. 147 del 2013, inoltre, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
    • Deve essere esclusa dalla tassazione quella parte di superficie "in cui per struttura e destinazione" si formano rifiuti che la parte ha avviato al recupero autonomamente non sussistendo la possibilità di avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento (Cass. Civ., Sez. Trib., 11035/2019), circostanza che giustifica "l'esonero integrale dalla quota variabile, anziché solo una riduzione proporzionale della stessa" (Cass. Civ., Sez. Trib., 14195/2019), ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 22 del 1997 secondo il quale "La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio".

     L'esenzione in discussione è concedibile esclusivamente per le aree scoperte e per i locali produttivi di rifiuti speciali o comunque stabilmente insuscettibili di produrre rifiuti urbani, mentre "La funzione di magazzino, deposito o ricovero è invece una funzione operativa generica e come tale non rientra nella previsione legislativa" (Cass. Civ., Sez. Trib., 22130/2017), non essendo esclusa in esso la presenza della componente umana e la possibilità di generare rifiuti.

    2021.

    MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

    (MITE)

     2021

    DELIBERE ARERA

    SUI RIFIUTI

     

    • Delibera 99/2021/R/rif, pubblicata il 11 marzo 2021- Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 2020, proposta dall’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Ottimale “Toscana Costa” e relativa al Comune di Pisa;
    • Delibera 82/2021/R/rif, pubblicata il 05 marzo 2021 - Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 2020, proposta dall’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Ottimale “Toscana Costa” per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Lucca;
    • Delibera 45/2021/R/rif, pubblicata il 25 febbraio 2021 - Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 2020, proposta dal Comune di Bassano del Grappa per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio;
    • Delibera 56/2021/R/rif, pubblicata il 17 febbraio 2021 - Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 2020, proposta dal Comune di Bergamo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio;
    • Delibera 34/2021/R/rif, pubblicata il 05 febbraio 2021 - Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 2020, proposta dal Comune di Brescia per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio.


    CONSULTAZIONI

     

    • Consultazione 72/2021/R/rif, pubblicata il 26 febbraio 2021 - Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

    2021.

    L'anno delle infiammazioni ambientali:

    MITE E CITE

     

    • L. 1 marzo 2021 , n. 22 - Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri:

    - art. 2, comma 1 «Il “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” e' ridenominato “Ministero della transizione ecologica”»;

    - art. 4, comma 1, ha introdotto l'art. 57-bis nel Dlgs 152/2006 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) (CITE) col compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Esso è  presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, e al suo interno vi sono i Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ad esso partecipano, altresi', gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

    Il CITE approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:

    a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; b) mobilita' sostenibile; c) contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo; d) risorse idriche e relative infrastrutture; e) qualita' dell'aria; f) economia circolare».