NO PER L'INDENNIZZO ECONOMICO RICHIESTO DALL'ENTE
SE FINALIZZATO AL RISTORO DEI DANNI AMBIENTALI
Cassazione civile sez. un. - 26/02/2021, n. 5418
Parti - Comune di Aprilia e R.I.D.A. Ambiente s.r.l.
Oggetto - l'ordinanza ingiunzione di pagamento del benefit previsto dalla L.R. Lazio n. 27 del 1998, art. 29, comma 2,"La Regione o la Provincia... autorizzano l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche... (comma 1). Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa".
Gli enti territoriali possono introdurre NUOVE TARIFFE in caso di concessione del servizio dei rifiuti per compensare l'aggravamento di ricevere sul proprio territorio determinate categorie di rifiuti o ospitare determinati impianti di smaltimento , a titolo di ristoro di eventuali danni ambientali quali conseguenza del trattamento e smaltimento dei rifiuti, in applicazione del principio di matrice europea "chi inquina, paga".
Per stabilire se dette "tariffe" hano natura tributaria o meno occorre rifarsi alla Cassazione SSUU ove delinea i presupposti della presenza di un tributo e alla ratio della nuova normativa. Ove la ratio sia di carattere indennitario non sussiste un tributo ma un indennizzo con la conseguenza che la giurisidizone corretta è quella ordianaria.
Le Sezioni Unite (cfr., tra le altre, Cass. SSUU n. 27074/2016) hanno delineato i tratti identificativi del tributo, e precisamente: a) la matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante l'autonomia contrattuale; b) la doverosità della prestazione; c) la circostanza che i soggetti tenuti al pagamento del contributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti; d) il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore.
LA CASSAZIONE CAMBIA IDEA
SI ALLA NATURA TRIBUTARIA
NO ALL'IVA PER (TIA 1, TIA 2) E NO IVA
Cassazione civile sez. trib. - 11/02/2021, n. 3434
Parti C.M.V. Servizi S.r.l.
Oggetto - applicabilità/esenzione/NON ASSOGGETTABILITA' dell'IVA (restituzione di Euro 127,75) nel caso di imposta di igiene ambientale (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49)
Susssite la inimponibilità dell' IVA per l'imposta di igiene ambientale, considerato che l'imposta in questione rappresenta una mera variante della previgente TARSU (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 58) e non integra un corrispettivo di una prestazione di servizio.
La tariffa di igiene ambientale istituita dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, prevista dal D.P.R. n. 507 del 1993, art. 58, della quale conserva la natura tributaria (v. Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238).
In relazione alla natura tributaria del prelievo, la Corte ha statuito che la tariffa di igiene ambientale non è imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA, imposta, questa, che mira a colpire la capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, non quando si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente (Cass., 18 luglio 2019, n. 19329).
UN PO' DI STORIA
-NO ALLA NATURA TRIBUTARIA
SI ALL'IVA PER (TIA 1, TIA 2)
Cassazione civile sez. III - 13/01/2021, n. 455
Parti VERITAS s.p.a.
Oggetto- ripetizione del gestore dell’IVA versatagli dall’utente (nel caso di specie Euro 114,23) sulle fatture relative alla Tariffa di Igiene Ambientale (cd. TIA 1) a far data dall'anno 2011 E POI alla tariffa integrata ambientale (cd. TIA 2).
La Corte Costituzionale richiamando i principi enunciati con riferimento alla tariffa per il servizio di fognatura e depurazione dove si fa riferimento alla costruzione della tariffa in maniera tale da coprire i costi del servizio erogato, aveva ritenuto la natura di corrispettivo della prestazione erogata da ente pubblico, l'esistenza di un diritto vivente fermo nell'escluderne la natura tributaria (Corte Cost. sentenza n. 238/2009).
SI ALLA NATURA TRIBUTARIA
NO ALL'IVA PER (TIA 1, TIA 2)
La natura tributaria della TIA 2, in quanto correlata alla TIA1 (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49), è assunta anche dalla Cass SSUU, Sentenza n. 5078 del 15/03/2016, rilevando che, nonostante la espressa qualificazione di prelievo non tributario, attribuita alla TIA 2 dalla norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, conv. in L. n. 122 del 2010, la disciplina normativa del D.Lgs. n. 152 del 2006 istitutivo della tariffa integrata ambientale, evidenziava molteplici elementi sintomatici della natura tributaria del prelievo.
ADDIZIONALE E TIA 2
Ordinanza CORTE DI CASSAZIONE SS.UU n.17113 dell' 11 luglio 2017 (dep.11 LUGLIO 2017)
E' dovuta l'addizionale del 5% ex art. 19 del dlgs 504/92 ?
L'addizionale provinciale ex art. 19 dlgs 504/92 ha natura tributaria. Il mero collegamento quantitativo e percentuale con la TIA2 che ha natura privatistica, non snatura ii tributo. La giurisdizione è tributaria
NO ALLA NATURA TRIBUTARIA
SI ALL'IVA PER (TIA 1, TIA 2) E NO IVA
La Corte di Cass aveva assunto la natura di corrispettivo della TIA 2, «parametrando l'entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti» (Cass., sez. III civ., 21 giugno 2018, n. 16332). Così argomentando la natura privatistica della TIA 2 e la sua assoggettabilità ad IVA, «ciò non trovando ostacolo nella circostanza che il pagamento della TIA 2 (come quello della TIA 1) sia obbligatorio per legge, atteso che l’art. 3 d.p.r. n. 633 del 1972 prevede che 'le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere' costituiscono prestazioni di servizi quale ne sia la fonte».
Corte a SS.UU, Sentenza n. 8631 del 07/05/2020, che ha pronunciato su identico caso in cui era parte la stessa società VERITAS, l’ interpretazione autentica del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 (di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33, conv. con mod. in L. 30 luglio 2010, n. 122), nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria, ma privatistica e sinallagmatica e pertanto è imponibile di IVA. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria».
Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, "La tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 come interpretata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1,3, art. 4, commi 2 e 3".
«Spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. TIA-2), nonché le controversie, sorte successivamente alla medesima data, aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. TIA-1)» (Cass. ordinanza n. 1839/2020).
Pertanto le Sezioni Unite da ultimo si pronunciano affermando la natura privatistica della TIA 2 quale corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel contesto di un rapporto sinallagmatico e la conseguente assoggettabilità ad IVA.