<<PACCHETTO>>
"ECONOMIA CIRCOLARE"
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021 PER I RIFIUTI PRODOTTI NEL 2020
(GURI del 16.02.2021, SO 32)
(ART. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 182/2003 e art. 189, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020).
(ART. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 182/2003 e art. 189, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020).
- le imprese/enti
agricole di cui all’art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti;
- di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
- i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.
Sono esclusi anche i soggetti che esercitano attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing).
Modifiche 152/2006, Parte IV
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
- Titolo I Gestione dei rifiuti
del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Modifica il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
abroga il DM del 27 settembre 2010 (eccetto i limiti di cui alla tabella 5, nota lettera a), dell'articolo 6 in vigenza fino al 1° gennaio 2024).
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