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NESSUNA SANZIONE PER CHI VIOLA L'OBBLIGO  DEL

"PREVENTIVO COMPENSO" PROFESSIONALE


  Ogni professionista è tenuto, al momento della presa in carico di una pratica, al ricevimento del mandato, comunque prima di eseguire una qualsiasi prestazione, oggetto di compenso, a comunicare per iscritto (anche in forma digitale, telematica o informatica), un preventivo di spesa che contenga espressamente tutte le voci: compenso, spese esenti, spese generali, oneri previdenziali e fiscali.

Alcuna sanzione è prevista.

La “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” del 4 agosto 2017, n. 124 entrata in vigore il 29 agosto 2017, interviene in particolare all' art. 1 comma 150  a modificare l'art.9 della legge 27/12.

art.9 co4 legge 27/2012 aggiornato


Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.


La novità legislativa impone il modus della forma comunicativa del preventivo del compenso professionale. Essa trova applicazione nel rapporto tra professionista e clientela o committenza, anche quando questa categoria è impersonata da altri professionisti ovvero dagli stessi studi legali.

Il  "preventivo compenso", cartaceo o digitale, è elemento probatorio della misura economica, ma non costitutivo del rapporto contrattuale.

Difatti, l'obbligo investe la forma, non lo stesso adempimento, che ben può mancare e non essere sanzionato.

L'assenza del preventivo non determina neppure la presunzione della gratuità della prestazione resa o da rendere, giacchè in assenza di tale voluntas, la prestazione professionale, prima o poi, deve essere oggetto  di controprestazione economica, pena l'indebito arricchimento.


Senza tralasciare tutti quei casi in cui le modalità introdotte  dal legislatore non sono perseguibili. Si prendano in esame i casi di nomina penale d'ufficio, dei soggetti ristretti in libertà, ove il rapporto con  l'assistito si instaura nelle aule di tribunale  e spesso nel mentre si trova in custodia alla PG, ovvero è dietro alle sbarre, etc. Casi in cui il professionista deve immediatamente rendere la prestazione, al quale non  viene consentito, spesso e volentieri, dall'autorità giudiziaria, neppure il tempo di esaminare la documentazione -benchè richiesta-,   .... figuriamoci approcciare con un "preavviso di compenso", speigare la complessità o meno dell'incarico etc. E quegli altri casi in cui l'assistito è irrperibile, ove il professionista accede ai fascicoli, procede alle difese, alle trasferte, agli esborsi economici per copie etc. e successivamente diventa reperibile... con altro difensore.... E centinaia sono ancora le ulteriori casistiche.

E' chiaro che la norma è stata pensata solo su una unica tipologia di clientela, per lo più quella che si riceve in studio, ovvero on site, sia presso lo stesso cliente, ovvero di carattere consulenziale tramite l'utilizzo dei mezzi informatici.

Ma anche in questi casi, la novità legislativa appare più una scossa formale al settore che un vero incentivo a modificare determinate condotte.

Se si desidera dare una nuova svolta, come in tutti i settori, l'approccio deve essere di tipo culturale-ambientale. Non occorrono norme, bensì  creare un'attitudine a lavorare in modo corretto, responsabile e professionale, in un ambiente sereno e trasparente, con o senza preavviso di compenso.


L'obbligo di cui si discute concerne la forma comunicativa della misura economica, che pertanto può essere solo espressa con un numero positivo. Elemento di per se' che depone per la sua mancata  applicazione quando il compenso professionale è ZERO, ovvero la prestazione è gratuita. 

Di certo, la forma "rintracciabile" anche in questo caso si pone come elemento esemplificativo di successivi contenstazioni o contenziosi, al pari della controfirma del cliente, a titolo di ricevuta.


La prestazione d’opera dell'avvocato può essere gratuita, -in tutto o in parte, ad esempio concordata solo per il rimborso delle spese legali liquidate in caso di vittoria  (Cass. 17 agosto 2005, n. 16966)-  per ragioni di amicizia, parentela, semplice convenienza, affectio,  familiari etc.  (Cassazione ordinanza del 20 luglio 2017, n. 17975),  benevolenza  (Cass. 17 agosto 2005, n. 16966), motivi etici e sociali (Cass. 1 dicembre 1995, n. 12421; Cass. 29 novembre 1988, n. 6449).

La rinuncia al compenso, totale o parziale, può essere preventiva o successiva.


La retribuzione è un diritto patrimoniale disponibile e rientra nella libera autonomia dispositiva delle parti contraenti, giacchè l’onerosità della prestazione professionale non è essenziale (Cass. 19 agosto 2005, n. 16966).

L’art.13, comma 1, della L. 31 dicembre 2012, n. 247 statuisce che “L’incarico può essere svolto a titolo gratuito”. Disposizione che pone la liceità della condotta senza esigere condizioni particolari, e senza il dover giustificare la ragione del trattamento di favor.


L’inderogabilità dei minimi tabellari (art. 24, L. n. 794/1942), non è più vigente (cfr. D.L. n. 223/2006, conv. in L. n. 248/2006, vd. anche l'abrogazione delle tariffe ad opera, art. 9, D.L. n. 1/2012, conv. in L. n. 27/2012)

In questo contesto  il Fisco deve astenersi dal sindacare l'assenza di incasso a fronte della gratuità della prestazione o dell''esiguo compenso dichiarato e non può pretendere l'applicazione di indici presuntivi di prelievo ex art. 53 Cost. per sottoporre il contribuente a prelievi forzati indebiti (Cass. 28 ottobre 2015, n. 21972).


Se da un lato, non si pongono paletti alla possibilità di scontistiche o riduzioni del compenso nella professione forense, dall'altro lato, il Governo interviene per ripristinare gli equilibri in quei casi in cui si verte in parcelle stratosferiche, prevedendo col Disegno di legge, del 7 agosto 2017 l'istituto dell'equo compenso e della nullità delle clausole vessatorie a tutela anche del cd. "cliente forte".

Un argomento che sicuramente non sopirà dibattiti, anche successivi al perfezionamento dell'iter legislativo, oggi in cammino.

agosto 2017

Adabella Gratani


 
 
 
 


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